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La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per case degli impiegati dello Stato di cui al secondo cc ma dell'art. 373 del testo unico approvato con re decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche e' estesa agli alloggi costruiti a norma dell'art. 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa. Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e' chiamato a far parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche. Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopracitato.

Testo in vigore dal 21 settembre 1950 al 19 gennaio 1965

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