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Per la progettazione e costruzione degli aeroporti e per il completamento delle opere previste dal precedente articolo, si osservano le norme di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 141. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di intesa con quello della difesa.
Testo in vigore dal 31 marzo 1971 al 9 ottobre 2010
