Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al Comune medesimo i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 24 ottobre 1960
