[1]Come base dell'appalto dovranno servire il progetto o i progetti di massima, compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, senza qualsiasi responsabilita' dello Stato e del Consorzio.
[2]Sara' obbligo del concessionario di compilare, entro un termine da stabilirsi nel Capitolato di concessione, il progetto esecutivo dell'opera, che sara' approvato dal Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore.
[3]L'Acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura, capace di derivare non meno di quattro metri cubi d'acqua al minuto secondo, distribuendola alle tre provincie mediante diramazioni e canali secondari, capaci di fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei Comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[4]Verificandosi un maggiore bisogno, il concessionario dovra' eseguire, a sue spese, le opere secondarie occorrenti per accrescere, almeno di un terzo, la detta quantita' d'acqua.
Testo vigente dal 7 luglio 1902
