[1]La gara internazionale per la concessione dell'opera sara' bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parita' di condizioni, sara' preferita l'industria nazionale.
[2]Il concorso dello Stato e delle provincie e' stabilito in venticinque annualita', di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a' termini dell'articolo 3; e la concessione restera' aggiudicata alla Ditta che avra' proposta la maggiore riduzione di annualita'.
[3]Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualita'.
Testo vigente dal 7 luglio 1902
