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[1]E' data facolta' ai Comuni, autorizzati secondo le norme della legge comunale e provinciale, di assumere l'esercizio diretto per la distribuzione dell'acqua ai cittadini, corrispondendo al concessionario un canone annuo, in ragione del consumo, ai prezzi della tariffa generale ridotti nella misura che sara' determinata dal Regolamento.

[2]In caso di dissenso fra Comune e concessionario, decidera' con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore.

[3]Contro questo provvedimento e' ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.

[4]Le convenzioni relative al canone avranno efficacia per un decennio e potranno rinnovarsi. Parimenti le dette decisioni Ministeriali avranno efficacia per lo stesso periodo decennale.

Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 15 settembre 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-26;245~art8 · fonte del testo

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