Art. 14
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[1]Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale puo' affidare per incarico le funzioni inerenti ai posti del ruolo di restauratori di cui all'annessa tabella A, a personale, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, che abbia particolare competenza in materia di restauro.
[2]La retribuzione di tali incarichi e' stabilita di concerto col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
