Art. 19
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[1]Le disposizioni della presente legge entrano in vigore col 1° luglio 1939-XVII
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel - Bottai - Cobolli-Gigli.
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
