Art. 5
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[1]Per la parte tecnica e didattica e' costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico, composto del direttore che ne fa parte di diritto e di quattro membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai, fini dell'Istituto.
[2]Il Consiglio tecnico e' presieduto da uno dei membri espressamente designato dal Ministro.
[3]Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attivita' dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 5 marzo 1942
