Art. 5
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[1]((Per la parte tecnica e didattica e' costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico composto del direttore dell'Istituto, che ne fa parte di diritto, e di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dell'Istituto.
[2]Il Consiglio tecnico e' presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale.
[3]Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attivita', dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno)).
Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
