Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((II Consiglio tecnico e' convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.
[2]Fatta eccezione per il presidente e per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati)).
Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
