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[1]((II Consiglio tecnico e' convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

[2]Fatta eccezione per il presidente e per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati)).

Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1939 al 5 marzo 1942. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Ilaggiunto: II Consiglio tecnico e' convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

Fatta eccezione aggiunto: per il presidente e per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art6 · fonte del testo