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[1]Il Consiglio tecnico e' convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

[2]Fatta eccezione per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 5 marzo 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art6 · fonte del testo