Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale
Art. 6
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[1]Il Consiglio tecnico e' convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.
[2]Fatta eccezione per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 5 marzo 1942
