I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali. Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario. E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

Testo vigente dal 4 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;108~art4 · fonte del testo