Credito agevolato al commercio

Art. 8 — Dotazioni del fondo centrale di garanzia

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Le dotazioni del fondo centrale di garanzia sono costituite:

  • a)dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;
  • b)dalle somme rimaste eventualmente disponibili dal fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;
  • c)da un contributo dello Stato di un miliardo di lire che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;
  • d)dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
  • e)da contribuiti degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente;
  • f)dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo. Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facolta' di istituire propri fondi di garanzia.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 19 marzo 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art8 · fonte su Normattiva