Credito agevolato al commercio

Art. 8 — Dotazioni del fondo centrale di garanzia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1983 al 22 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →

Le dotazioni del fondo centrale di garanzia sono costituite:

  • a)dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi; 5
  • b)dalle somme rimaste eventualmente disponibili dal fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;
  • c)da un contributo dello Stato di un miliardo di lire che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;
  • d)dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
  • e)da contribuiti degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente; 5
  • f)dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo. Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facolta' di istituire propri fondi di garanzia.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1983, n. 56

5

La L. 25 febbraio 1983, n. 56 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia. Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia".

Testo in vigore dal 19 marzo 1983 al 22 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art8 · fonte su Normattiva