Art. 15 — Locazione finanziaria
I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da societa' iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64. Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le societa' di cui al comma 1.
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
