Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 1959 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dal precedente articolo 1 e' autorizzato il limite d'impegno di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi. La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dalla presente legge sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1976-77. Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate in quelli successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-08-01;703~art3 · fonte del testo