Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1971 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potra' superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni. Per le imprese in forma sociale od associate il limite puo' essere elevato fino a lire 400 milioni. Con decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti i limiti e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-08-01;703~art2 · fonte del testo