Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 1959 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le operazioni di credito che saranno effettuate a norma della presente legge dagli Istituti di cui all'articolo 1 e i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte o tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese mutuatarie, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di lire 0,10 per ogni 1000 lire, qualunque sia la loro scadenza. La esenzione non si applica alle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni. In compenso i predetti Istituti corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-08-01;703~art4 · fonte del testo