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Le operazioni di credito che saranno effettuate a norma della presente legge dagli Istituti di cui all'articolo 1 e i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte o tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese mutuatarie, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di lire 0,10 per ogni 1000 lire, qualunque sia la loro scadenza. La esenzione non si applica alle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni. In compenso i predetti Istituti corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.
Testo in vigore dal 9 settembre 1959 al 22 dicembre 2008
