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I requisiti minimi delle opere ammesse al contributo previsto dal precedente articolo 1 e le modalita' relative alla, concessione ed utilizzazione dei prestiti e dei mutui, saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e commercio, sentiti l'istituto nazionale per il commercio estero ed il Comitato nazionale ortofrutticolo.
Testo in vigore dal 9 settembre 1959 al 22 dicembre 2008
