Art. 1 — Ordine regionale
Presso ogni regione e' costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso e' formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.
Testo vigente dal 23 novembre 1990
