Art. 4 — Attribuzioni del consiglio regionale
Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
Testo vigente dal 26 agosto 2005
