[1]Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticipera' le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.

[2]Il commissario per la Sardegna curera' con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.

Testo vigente dal 18 agosto 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art13 · fonte del testo