[1]Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticipera' le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.
[2]Il commissario per la Sardegna curera' con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.
Testo vigente dal 18 agosto 1930
