[1]Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

[2]Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.

[3]Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Testo vigente dal 18 agosto 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art12 · fonte del testo