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[1]La notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.
[2]La decisione e' altresi' comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011
