Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' deferita all'esclusiva competenza della Corte di appello di Roma.

tolto: Il giudizio ha luogo con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale vi esercita tutte le facolta' che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto.

tolto: Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nel regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art3 · fonte del testo