Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Un'omissione irragionevole del legislatore non puo` condurre alla dichiarazione di illegittimita` costituzionale di altra norma di per se` ragionevole, nel senso che non e` censurabile per disparita` di trattamento una disposizione che tuteli ragionevolmente certi interessi, lamentandosi che interessi d'uguale (o maggiore) valore non abbiano trovato analoga tutela. Alla stregua di tale principio non puo` essere, quindi, valutata la denunciata disparita` di trattamento nell'ambito dei giudizi relativi a controversie in materia di usi civici, e non e` censurabile, in particolare, la disposizione la quale - secondo l'interpretazione consolidata - in considerazione delle particolari esigenze di speditezza del giudizio di appello non consente nello stesso giudizio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi (ma gia` parti nel giudizio di primo grado) dopo la scadenza del termine per proporre reclamo, e cio` in deroga alla regola generale (art. 331 cod. proc. civ.) e diversamente da quanto e` disposto per il giudizio di Cassazione in cui tale integrazione e`, invece, ammessa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, primo comma, della Legge 10 luglio 1930, n. 1078, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. nn. 168/1982, 297/1986; O. nn. 393/1987 e 530/1987.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 Definizione delle controversie in materia di usi civici
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti ne' maggiore di trenta.
tolto: Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello.
tolto: Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del Pubblico Ministero.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art4 · fonte del testo