Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sara' fissato dal presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art6 · fonte del testo