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[1]La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' deferita all'esclusiva competenza della Corte di appello di Roma.

[2]Il giudizio ha luogo con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale vi esercita tutte le facolta' che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto.

[3]Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nel regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti.

Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art3 · fonte del testo