Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Su richiesta della cancelleria della Corte di appello, il commissario, che ha pronunziata la decisione impugnata, trasmettera' alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.

[2]La stessa cancelleria trasmettera' tali atti alla Corte di cassazione, se la sentenza della Corte di appello sia gravata di ricorso.

Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art5 · fonte del testo