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[1]Su richiesta della cancelleria della Corte di appello, il commissario, che ha pronunziata la decisione impugnata, trasmettera' alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.
[2]La stessa cancelleria trasmettera' tali atti alla Corte di cassazione, se la sentenza della Corte di appello sia gravata di ricorso.
Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011
