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Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sara' fissato dal presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413.
Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011
