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[1]La notificazione della sentenza della Corte di appello e' fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale.

[2]La sentenza e' altresi' comunicata al Pubblico Ministero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art7 · fonte del testo