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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta di quindici deputati e quindici senatori in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 13/1967

    Parametro
    9 febbraio 1967

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…

    Art. 73 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;991~art1 · fonte del testo