Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), sollevate dal Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, con ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 (r.o. 251/1982) ed il…
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevate dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 17 novembre 1982 (R.O. 175/1983), in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 76 e 77 della Costituzio…
Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 41 cost. · Art. 76 cost.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevata dal Tribunale di Ravenna, con ordinanza in data 4 ottobre 1982 (r.o. n. 39/1983), in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara la…
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 2 Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevate dalla Corte d'appello di Lecce, con ordinanza in data 17 settembre 1982, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e della Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 26 ottobre 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione…
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P .R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3 Cost., dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza in data 24 maggio 1982 (r.o. 542/1982) e dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 17 maggio 1982 (r.o. 597/1982); dichiara la ma…
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 11 cost.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3 Cost. ed ll, 41 e 3 Cost., con ordinanza in data 9 ottobre 1981 (r.o. n. 828 del 1981); dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso ar…
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 11 cost.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - già decisa con la sentenza n. 14 e con l'ordinanza n. 34 del 1967 - dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione a…
Art. 76 cost. · Art. 2 Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -…
Art. 76 cost. · Art. 2 Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti
Nelle questioni relative alla legittimità costituzionale di leggi delegate emanate in base a leggi di delega che prevedono genericamente la emanazione di sanzioni penali, senza cioè fare alcuna espressa menzione delle pene accessorie, non possono valere canoni generali, ma bisogna interpretare caso per caso la volontà del legislatore delegante. Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che nella espressione "sanzioni penali", usata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, atteso che nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la pubblicazione della sentenza è una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema. In conseguenza deve ritenersi legittimo l'art. 108 del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione al richiamato art.2 della legge del 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Art. 76 cost. · Art. 2 Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010. 782 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Il decreto dovra' tenere conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunita' economica europea (C.E.E.) e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune, e stabilire:
tolto: 1) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonche' le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;
tolto: 2) la disciplina della preparazione e conservazione di detti prodotti e sottoprodotti, indicando le aggiunte ed i trattamenti consentiti, e fissando le modalita' per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorche' siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la sanita', e stabilendo che, nei casi in cui sia ammessa l'aggiunta di alcole, debba usarsi esclusivamente alcole proveniente da vino o da materie vinose, tranne, e limitatamente ad un periodo di anni due a decorrere dalla entrata in vigore della legge delegata, che per il vermouth ed altri vini aromatizzati, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, nonche' per i vini speciali destinati all'esportazione;
tolto: 3) le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza e la determinazione annuale dei limiti di tempo in cui e' ammessa, la fermentazione e rifermentazione, nonche' l'obbligo di denuncia delle rifermentazioni spontanee che si verifichino fuori di tali periodi;
tolto: 4) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;
tolto: 5) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinita' e le caratteristiche qualitative dei prodotti;
tolto: 6) il divieto della utilizzazione, diretta o indiretta, nel campo alimentare, di alcole sintetico e di prodotti contenenti acido acetico non proveniente dalla fermentazione acetica di vino o vinello;
tolto: 7) le caratteristiche dei recipienti destinati al confezionamento dei vini e degli aceti posti in commercio per il consumo diretto, nonche' norme per l'uso esclusivo di taluni recipienti tradizionali;
tolto: 8) l'istituzione di bollette di accompagnamento degli zuccheri di qualsiasi natura e qualita', sia solidi che liquidi, e del registro di carico e scarico per i produttori, gli importatori ed i grossisti, nonche' la facolta' di istituire bollette di accompagnamento dello zucchero anche fino al dettagliante ove se ne ravvisi la necessita';
tolto: 9) la disciplina, della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali e' consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonche' stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori;
tolto: 10) la disciplina della preparazione, dell'impiego della detenzione dei prodotti per l'igiene della cantina;
tolto: 11) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo - in caso di reciprocita' di trattamento - i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, o comunque non consentite, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati alla esportazione possa essere fatta, sotto particolari cantele, in conformita' alla legislazione del Paese importatore;
tolto: 12) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti, sottoprodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti;
tolto: 13) la disciplina dell'attivita' di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per l'accertamento e la repressione delle relative infrazioni, pervenendo anche al coordinamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi;
tolto: 14) l'istituzione di una Commissione e di eventuali Sottocommissioni permanenti di studio per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, di cui all'articolo 108 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nonche' le modalita' funzionamento. Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quella fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100.000 per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali e a seconda della gravita dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione o revoca delle licenze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1964-10-09;991~art2 · fonte del testo