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Il Ministro per le finanze ha la facolta' di affidare ad Istituti di credito, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, la distribuzione dei valori bollati alle persone fisiche, uffici ed enti incaricati della rivendita dei valori medesimi.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-27;3596~art4 · fonte del testo