Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1924 al 20 febbraio 1941. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Provincie:
[2]1° A modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullita' del matrimonio, la adozione, la patria potesta', la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;
[3]2° Ad emanare nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche qui istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;
[4]3° A coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1924 al 20 febbraio 1941
