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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Provincie:

[2]1° A modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullita' del matrimonio, la adozione, la patria potesta', la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

[3]2° Ad emanare nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche qui istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;

[4]3° A coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1924 al 20 febbraio 1941

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 60/1962

    Parametro
    14 giugno 1962

    La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimità costituzionale è già stata decisa dalla Corte con sentenza n. 53 del 5 luglio 1961). Cfr.: 24/56 ed altre ivi indicate.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Delega al Governo della facolta' di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 28/1962

    Parametro
    27 marzo 1962

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Massa e ai Pretori di Moncalvo e Trento. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBR…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Delega al Governo della facolta' di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1923-12-30;2814~art1 · fonte del testo