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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Provincie:

[2]1° A modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullita' del matrimonio, la adozione, la patria potesta', la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

[3]2° Ad emanare nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche qui istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;

[4]3° A coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 gennaio 1941, n. 14

1

La L. 30 gennaio 1941, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici e per il coordinamento di essi con le disposizioni relative alle medesime materie contenute in altre leggi, e' estesa anche al loro coordinamento con le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro, e con quelle che ne hanno integrato o parzialmente modificato particolari disposizioni. L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore e' estesa in generale alla piu' organica sistemazione legislativa delle materie regolate, mediante le opportune modificazioni, fusioni e abrogazioni delle varie disposizioni contenute nei Codici e nelle leggi predette".

L. 19 maggio 1941, n. 501

2

La L. 19 maggio 1941, n. 501 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici deve intendersi nel senso di disciplinare nei nuovi testi legislativi, non solo le materie contenute nei preesistenti Codici civile, di commercio e della marina mercantile, ma anche tutte le materie connesse coi Codici stessi e regolate nelle leggi ad essi attinenti, comprese quelle riguardanti la navigazione interna ed aerea, con facolta' di procedere ad una piu' organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte".

Testo in vigore dal 3 luglio 1941 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 60/1962

    Parametro
    14 giugno 1962

    La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimità costituzionale è già stata decisa dalla Corte con sentenza n. 53 del 5 luglio 1961). Cfr.: 24/56 ed altre ivi indicate.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Delega al Governo della facolta' di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 28/1962

    Parametro
    27 marzo 1962

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Massa e ai Pretori di Moncalvo e Trento. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBR…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Delega al Governo della facolta' di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1941 al 3 luglio 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1941, n. 501

    La L. 19 maggio 1941, n. 501 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici deve intendersi nel senso di disciplinare nei nuovi testi legislativi, non solo le materie contenute nei preesistenti Codici civile, di commercio e della marina mercantile, ma anche tutte le materie connesse coi Codici stessi e regolate nelle leggi ad essi attinenti, comprese quelle riguardanti la navigazione interna ed aerea, con facolta' di procedere ad una piu' organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1923-12-30;2814~art1 · fonte del testo