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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Provincie:
[2]1° A modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullita' del matrimonio, la adozione, la patria potesta', la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;
[3]2° Ad emanare nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche qui istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 gennaio 1941, n. 14
1La L. 30 gennaio 1941, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici e per il coordinamento di essi con le disposizioni relative alle medesime materie contenute in altre leggi, e' estesa anche al loro coordinamento con le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro, e con quelle che ne hanno integrato o parzialmente modificato particolari disposizioni. L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore e' estesa in generale alla piu' organica sistemazione legislativa delle materie regolate, mediante le opportune modificazioni, fusioni e abrogazioni delle varie disposizioni contenute nei Codici e nelle leggi predette".
L. 19 maggio 1941, n. 501
2La L. 19 maggio 1941, n. 501 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici deve intendersi nel senso di disciplinare nei nuovi testi legislativi, non solo le materie contenute nei preesistenti Codici civile, di commercio e della marina mercantile, ma anche tutte le materie connesse coi Codici stessi e regolate nelle leggi ad essi attinenti, comprese quelle riguardanti la navigazione interna ed aerea, con facolta' di procedere ad una piu' organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte".
Testo in vigore dal 3 luglio 1941 al 22 dicembre 2008
