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Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica. Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse, in relazione alle diverse attribuzioni, per le carriere che iniziano o terminano attualmente con una delle qualifiche intermedie. I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determina ti, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza. Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge avranno effetto da una data compresa entro il primo trimestre del 1970, da stabilirsi in relazione alle disponibilita' finanziarie per l'esercizio 1970 indicate nel successivo articolo 44. Con effetto dal 1 gennaio 1969 saranno stabilite misure provvisorie degli stipendi, paghe o retribuzioni da valere sino alla data indicata nel precedente comma in modo che sia assicurato un miglioramento proporzionale a quello definitivo, in relazione alle disponibilita' finanziarie previste per l'esercizio 1969 dal successivo articolo 44.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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