((Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizione che: attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16; stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali; estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori; adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo. Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale gia' in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973)).

Testo vigente dal 10 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 257/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) sollevate…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 7 ((Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza)) · Art. 16-quater Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art16quater · fonte su Normattiva