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Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in ragione del 65 per cento. Tale aumento si applica, con la predetta decorrenza, anche sul sussidio di quiescenza, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1047, e successive modificazioni, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; il relativo onere e' a carico del fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. L'aliquota del 65 per cento prevista dal precedente comma non si applica nei confronti dei titolari di pensioni o quote di pensioni od assegni che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed e' ridotta al 33 per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione dell'integrazione temporanea disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754. Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e dei loro superstiti, gia liquidate e da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 15 per cento, con effetto dal 1 marzo 1968. Le pensioni, le quote di pensioni, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente articolo 31.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 8 gennaio 1971
