L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 37 non vanno computati: ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni; dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66; per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art39 · fonte su Normattiva