I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione e' subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1 gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266~art6 · fonte su Normattiva