Art. 11 — Effetti dei miglioramenti
Gli aumenti di pensione derivanti dalla applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 non vanno computati: ai fini di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66; per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266;
Testo vigente dal 7 maggio 1976
