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Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi. Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione e' integrata da: sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparabile, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione; sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione e' integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato. Si prescinde dal parere della commissione qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970
