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Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1986 al 3 ottobre 1987
