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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale, con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

Testo in vigore dal 26 aprile 1974 al 27 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1974-04-03;108~art3 · fonte su Normattiva