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La Commissione prevista dall'articolo precedente esprimera' il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri interessati, ai fini indicati nell'art. 1. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;150~art3 · fonte del testo