Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1954 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Governo e' autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanita'; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; istituzioni culturali provinciali e comunali; antichita', belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;150~art1 · fonte del testo