Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Con le medesime modalita' stabilite dalla presente legge potra' essere disposto il decentramento agli Enti di cui all'art. 1 dell'esercizio di funzioni proprie di Enti pubblici di carattere nazionale. Le relative proposte saranno sottoposte alla Commissione consultiva, istituita con l'art. 2, dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri che esercitano la vigilanza o il controllo sugli Enti medesimi e gli organi deliberanti degli stessi. Il Governo apportera' agli statuti degli Enti suddetti le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto disposto con le norme da emanarsi in base al presente articolo. Colle norme delegate saranno stabilite le modalita' per l'assunzione, a carico degli Enti di carattere nazionale di cui al primo comma, delle spese relative all'esercizio delle funzioni trasferite.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;150~art6 · fonte del testo